Articolo 1372 - CODICE CIVILE
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(Efficacia del contratto).
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 6/1958Depositata il 27/01/1958
SENT. 6/58 A. RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - RISERVA, IN VIA NORMALE, ALLA LEGISLAZIONE STATALE - FONDAMENTO.
In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.
Norme citate
- codice civile-Art. 1322
- codice civile-Art. 1372
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.