Articolo 333 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 528/2000Depositata il 22/11/2000
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessita', irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio 'a quo'. M.R.
Norme citate
Pronuncia 132/1992Depositata il 27/03/1992
La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volonta', dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicche' non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della liberta' personale.
Norme citate
- codice civile-Art. 336
- codice civile-Art. 333
Parametri costituzionali
Pronuncia 132/1992Depositata il 27/03/1992
La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.
Norme citate
- codice civile-Art. 333
- codice civile-Art. 336
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1991Depositata il 24/01/1991
L'art. 7, terzo comma, della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, nel conferire all'operatore sanitario, nell'ipotesi in cui il genitore esercente la patria potesta' neghi il proprio consenso ad attivita' diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, con un comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole per la salute del minore", il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile", non ha inteso, pur rinviando all'art. 333 cod. civ. ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile, ampliare la sfera dei legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali competenze, bensi' si e' limitato a richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti dell'autorita' giudiziaria: potere amministrativo che va dunque ricondotto alla sfera di quelli ordinariamente spettanti all'operatore sanitario per finalita' connesse alla tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge della Regione Sicilia approvata il 19 luglio 1990, sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 Statuto speciale per la Sicilia).
Norme citate
- codice civile-Art. 333
- legge della Regione siciliana-Art. 7, comma 3
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- statuto regione Sicilia-Art. 14
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.