Articolo 1223 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 90/1982Depositata il 12/05/1982
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1680
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 50
- codice civile-Art. 1679
- codice civile-Art. 1223
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 52
- codice civile-Art. 1229
- codice civile-Art. 1225
- codice civile-Art. 1693
Parametri costituzionali
Pronuncia 134/1971Depositata il 22/06/1971
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 Cost., neppure l'art. 10, 6 e 7 comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui dall'importo delle somme spettanti al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennita' percepita dall'istituto assicuratore e che conseguentemente esclude la possibilita' del cumulo fra le due specie di erogazioni a favor del lavoratore. E' infatti regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910 del codice civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 1223
- codice civile-Art. 2043
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 6
- codice civile-Art. 1910
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 7
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.