Pronuncia 134/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Casile Domenico, la società Industria Grafica (SAIG) e l'INAIL, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969. Visti gli atti di costituzione di Casile Domenico, della SAIG e dell'INAIL e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati; uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Casile, l'avv. Carlo Fornario, per la SAIG, l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, con ordinanza del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Tue Jun 22 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 134/71 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - RAPPORTO ASSICURATIVO - NATURA - PRINCIPIO MUTUALISTICO ACCOLTO DAL SISTEMA VIGENTE - INDENNIZZO SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI DANNO A QUESTI SPETTANTE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFORMITA' ALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE.

Va respinta la tesi secondo cui, in virtu' dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo concernente gli infortuni sul lavoro avrebbe perduto il carattere triangolare collegante tra loro i soggetti i quali entrano a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il lavoratore la qualita' di parte del rapporto medesimo e facendolo divenire titolare di un diritto autonomo derivabile dall'articolo predetto. Si deve invece raffermare (cfr. sent. n. 22/1967) che, nei comuni casi di infortunio, non viola la Costituzione il principio mutualistico cui si informa il sistema vigente che, mentre garantisce al lavoratore un indennizzo per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale, sottrae poi normalmente il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato. Cfr.: 22/67.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 134/71 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - PRETESA INGIUSTIZIA RISPETTO A CHI SI AVVALGA DI UN RAPPORTO ASSICURATIVO CON UN ISTITUTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo di creare al lavoratore obbligatoriamente assicurato una condizione deteriore rispetto a chi si avvalga di un rapporto assicurativo con istituto privato, disciplinato dall'art. 1916, cod. civ.), l'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P. 30 giugno 1965, n. 1124, che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui essendo stato l'infortunio cagionato da fatto penalmente sanzionabile, sussiste, in deroga alla regola generale, la responsabilita' civile del datore di lavoro. I contributi pagati dal datore di lavoro assicurato obbligatoriamente coprono infatti solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati, mentre l'obbligo di integrale risarcimento delle vittime dell'infortunio giustamente comprende anche il rimborso all'INAIL di quanto da esso erogato poiche' le prestazioni di questo, ove sussista una responsabilita' per colpa, rappresentano soltanto un'anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo da parte del responsabile la quale in omaggio al principio del favore voluto accordare al lavoratore, assicura a questi almeno le prestazioni previdenziali che l'istituto deve comunque corrispondere.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 134/71 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, SESTO E SETTIMO COMMA - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO ED INDENNITA' PERCEPITA DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - DETRAZIONE DELLA SECONDA DAL PRIMO PER EVITARE IL CUMULO DELLE DUE SOMME - APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE EX ART. 2043 DEL COD. CIVILE - PRETESA INGIUSTIZIA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 Cost., neppure l'art. 10, 6 e 7 comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui dall'importo delle somme spettanti al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennita' percepita dall'istituto assicuratore e che conseguentemente esclude la possibilita' del cumulo fra le due specie di erogazioni a favor del lavoratore. E' infatti regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910 del codice civile.

Norme citate

Parametri costituzionali