Articolo 1910 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 134/1971Depositata il 22/06/1971
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 Cost., neppure l'art. 10, 6 e 7 comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui dall'importo delle somme spettanti al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennita' percepita dall'istituto assicuratore e che conseguentemente esclude la possibilita' del cumulo fra le due specie di erogazioni a favor del lavoratore. E' infatti regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910 del codice civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 1223
- codice civile-Art. 2043
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 6
- codice civile-Art. 1910
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 7
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.