Articolo 1919 - CODICE CIVILE
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(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).
L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
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