Articolo 2614 - CODICE CIVILE
.
(Fondo consortile).
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.