Articolo 1246 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 259/2006Depositata il 04/07/2006
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Non è infatti privo di razionale giustificazione l'orientamento giurisprudenziale che, sulla premessa secondo cui l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - autonomia che viceversa non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - ravvisa la specificità del credito del datore di lavoro nella circostanza che l'obbligazione risarcitoria dell' ex dipendente scaturisca da un comportamento che non solo ha nell'esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore. A ciò si aggiunga che l'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo, non costituisce una modalità obbligata per contemperare tali esigenze, con la conseguenza che le peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto dell' ex dipendente giustificano il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all'art. 545, comma quarto, c.p.c.. > >- Sentenze citate nn. 302/1998 e 20/1968.
Norme citate
- codice civile-Art. 1246, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 545, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.