Articolo 477 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 54/1960Depositata il 06/07/1960
L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 477
- codice civile-Art. 467
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.