Articolo 2520 - CODICE CIVILE
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(( (Leggi speciali).))
((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))
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