Articolo 1171 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 113/1963Depositata il 03/07/1963
Non e' da ravvisare sempre un contrasto fra qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale non e' - e non e' mai stato - il pensiero della Corte costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle prime sentenze in materia, la necessita' di mantenere ben distinte fra loro le figure dei singoli istituti, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo. L'onere processuale ha lo scopo di indurre i soggetti a compiere attivita' considerate utili affinche' il processo possa meglio conseguire il suo scopo, e a tal fine puo' ben comprendere la imposizione di cauzioni quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'uno o dell'altro contendente possano derivare danni sensibili alla parte che risulti in definitiva avere ragione. L'imposizione di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attivita' processuali, e' in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.
Norme citate
- codice civile-Art. 1171, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 113/1963Depositata il 03/07/1963
Nei procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto, la previsione di cautele non si puo' considerare in contrasto con la funzione del processo, ma piuttosto come un mezzo opportuno nella maggior parte dei casi ad assicurarla.
Norme citate
- codice civile-Art. 1171, comma 2
Parametri costituzionali
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