Pronuncia 113/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Piccinelli Ida e Tommasoni Guido, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del Giudice Nicola Jaeger; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal Pretore di Avezzano con l'ordinanza del 7 settembre 1962. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Nicola Jaeger

Data deposito: Wed Jul 03 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 113/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUTELE - ONERI PROCESSUALI IN GENERE - DISTINZIONI - FINALITA' PROCESSUALI - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Non e' da ravvisare sempre un contrasto fra qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale non e' - e non e' mai stato - il pensiero della Corte costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle prime sentenze in materia, la necessita' di mantenere ben distinte fra loro le figure dei singoli istituti, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo. L'onere processuale ha lo scopo di indurre i soggetti a compiere attivita' considerate utili affinche' il processo possa meglio conseguire il suo scopo, e a tal fine puo' ben comprendere la imposizione di cauzioni quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'uno o dell'altro contendente possano derivare danni sensibili alla parte che risulti in definitiva avere ragione. L'imposizione di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attivita' processuali, e' in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.

SENT. 113/63 B. PROCEDIMENTO CIVILE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO - CAUTELE - ILLEGITTIMITA' - ESCLUSIONE. (COD. CIV. ART. 1171, SECONDO COMMA).

Nei procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto, la previsione di cautele non si puo' considerare in contrasto con la funzione del processo, ma piuttosto come un mezzo opportuno nella maggior parte dei casi ad assicurarla.