Articolo 2652 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 143/2022Depositata il 09/06/2022
Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2652
- codice civile-Art. 2653
- codice civile-Art. 2668
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/2011Depositata il 11/02/2011
E' inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.
Norme citate
- codice civile-Art. 155 QUATER
- codice civile-Art. 2652
- codice civile-Art. 2653
Pronuncia 142/2007Depositata il 27/04/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l'affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2652
- codice civile-Art. 2653
Pronuncia 394/2005Depositata il 21/10/2005
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l?abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un?apposita previsione, in quanto il diritto all?assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale ? e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull?immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un?autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all?art. 30 della Costituzione. - V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza ?nei sensi di cui in motivazione? della questione di legittimità dell?art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull?immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l?illegittimità dell?art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 583/1990Depositata il 28/12/1990
Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.