Pronuncia 394/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, promosso con ordinanza del 15 ottobre 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra C. G. contro G. S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri Oct 21 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 394/05. FAMIGLIA - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL GENITORE AFFIDATARIO DELLA PROLE NATURALE, IL QUALE NON SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE ASSEGNATO - POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO CHE RICONOSCE IL DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ RISPETTO AL REGIME DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DI PROLE LEGITTIMA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI E CONTRASTO CON LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI TUTELA DELLA FILIAZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, in quanto il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione. - V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull’immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.