Articolo 971 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 74/1996Depositata il 15/03/1996
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ., per inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalita' (nella specie, e' stato affermato che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, che abrogava l'art. 971, ultimo comma, cod. civ., non ha fatto rivivere la norma abrogata, in quanto, impregiudicata ogni questione circa la possibilita' di reviviscenza di norme abrogate da parte di disposizioni dichiarate incostituzionali, la sent. n. 406/1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma abrogatrice per cio' che ometteva di disporre, somministrando, pertanto, una regola di aggiornamento del canone enfiteutico direttamente applicabile dal giudice comune anche in difetto delle necessarie integrazioni legislative, fermo restando l'effetto abrogativo dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ.). - V. S. n. 406/1988. - Circa l'effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una omissione legislativa, ord. n. 272/1993 e sent. n. 295/1991. red.: F. Mangano
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 971
Parametri costituzionali
Pronuncia 30/1966Depositata il 28/04/1966
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, secondo il quale, in deroga all'art. 971 del codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, nella specie, non e' stato esattamente richiamato. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del codice civile, invero, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere messo a coltura il fondo, prima di poterlo affrancare; ora, nel caso dei rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria" del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale dell'affrancazione, la quale, in tanto puo' aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati gia' migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia detenuto il fondo per oltre trent'anni, sia, viceversa, opera dei coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".
Norme citate
- codice civile-Art. 971, comma 1
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.