Pronuncia 30/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 marzo 1964 dal Pretore di Alatri nei procedimenti civili vertenti tra Calabrese Giovanni ed altri e di Di Fabio Bianca ed altri, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 23 maggio 1964; 2) ordinanza emessa il 15 maggio 1964 dal Pretore di Veroli nel procedimento civile vertente tra Marcoccia Raffaele ed altri e Santoro Anita, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'11 luglio 1964; 3) ordinanza emessa il 13 maggio 1964 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Paolucci Ida ed altri e Ferrazzoli Luigi, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'11 luglio 1964; 4) ordinanza emessa l'8 giugno 1964 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Fiorini Severino e Ceci Giovanni, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964; 5) ordinanza emessa il 23 luglio 1964 dal Pretore di Sora nel procedimento civile vertente tra la Rocca Giovanni e la Prebenda parrocchiale di S. Restituta in Sora, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 26 settembre 1964. Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione di Di Fabio Bianca, Floridi Iole, Prebenda parrocchiale di S. Maria del Colle di Fiuggi, Di Fabio Adelaide, Santoro Anita e Ferrazzoli Luigi (proprietari concedenti), e di Calabrese Giovanni, Bauco Maurizio, Sarandrea Tommaso, Fiori Biagio, Marcoccia Rosa, Raffaele, Italo, Umberto e Giovanni, Paolucci Ida, Ottaviani Amedeo, Poli Maria e Fiorini Severino (coltivatori miglioratari); udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Todini e Gaetano Ceccacci, per i proprietari concedenti, gli avvocati Antonio Putzolu e Mario Diana, per i coltivatori miglioratari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiaretti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio"; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari"; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Thu Apr 28 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 30/66 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327: "NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO" . ARTT. 1 E 2 - INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE AI RAPPORTI DI MIGLIORIA PERPETUE ED ALLE COLONIE PARZIARIE CON CLAUSOLA MIGLIORATARIA - DURATA TRENTENNALE DEL RAPPORTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLUI CHE HA MIGLIORATO UN TERRENO E COLUI CHE SUBENTRI AD ALTRI MIGLIORATARI NEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO PER IL LEGISLATORE DI ASSOGGETTARE AD UNO STESSO TRATTAMENTO SITUAZIONI OBIETTIVE DIVERSE - DISCREZIONALITA' NELL'INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE E DI SITUAZIONI.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", in riferimento allo art. 3 della Costituzione. Vero e' che il principio di uguaglianza e' stato costantemente interpretato dalla Corte non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali dei cittadini, ma anche nell'altro che esso e' tenuto altresi' a non assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obiettivamente diverse; tuttavia l'art. 1 della legge impugnata parla si' di rapporti a miglioria..... comunque denominati o comunque costituiti" ma non si limita a questa generica individuazione dell'oggetto della normativa: la fattispecie legale e', infatti, assai piu' determinata e circostanziata, perche' riguarda non gia' tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il contivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" ed a questo fondo "abbia apportato migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione". Un'ulteriore determinazione e' offerta, poi, dalla definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di colture arboree o arbustive con o senza fabbricati rurali o gli altri nei quali il contivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle gia' esistenti al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale subentri. Ne' importa illegittimita' costituzionale dell'art. 1 la circostanza che la durata del rapporto del miglioratario del fondo si cumuli con quella del rapporto dei miglioratari precedenti, ai fini del raggiungimento del periodo trentennale, in quanto non sembra, nella fattispecie, che il legislatore ordinario - configurando come presupposto dell'applicazione della legge la situazione obiettiva del fondo durata trent'anni immutata, pur nel mutare della situazione soggettiva - abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalita' che gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni o nella configurazione della fattispecie, discrezionalita' che non puo' essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, senza trasformare il giudizio di legittimita' costituzionale in giudizio di merito.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2

Parametri costituzionali

SENT. 30/66 B. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ART. 3 - DEROGA ALL'ART. 971 DEL CODICE CIVILE - AFFRANCAZIONE DEI FONDI "MIGLIORATI" ESERCITABILE SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, secondo il quale, in deroga all'art. 971 del codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, nella specie, non e' stato esattamente richiamato. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del codice civile, invero, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere messo a coltura il fondo, prima di poterlo affrancare; ora, nel caso dei rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria" del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale dell'affrancazione, la quale, in tanto puo' aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati gia' migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia detenuto il fondo per oltre trent'anni, sia, viceversa, opera dei coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 30/66 C. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327: "NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO" - ARTT. 1 E 2 - TRASFORMAZIONE IN PERPETUI DI RAPPORTI DI MIGLIORIA CHE NON LO SONO - PRETESO CARATTERE ASSOCIATIVO DEI RAPPORTI CON FUNZIONE DIRETTIVA DEL CONCEDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, non contrastano con l'art. 41 della Costituzione, che proclama la liberta' dell'iniziativa economica privata. I rapporti di miglioria contemplati dalla legge in esame non sono, in realta', rapporti associativi, come lo sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell'azienda e' del colono miglioratario e l'apporto del concedente e' limitato alla fornitura di quanto necessario al primo impianto di vigneti e di uliveti, o di concimi o di anticrittogamici; ne' le norme di buona conduzione del fondo, possono essere interpretate come direttive del concedente, ma sono clausole del contratto, l'inosservanza delle quali puo' condurre alla risoluzione del rapporto.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2

Parametri costituzionali

SENT. 30/66 D. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4 E 5 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - DISCORDANZA TRA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI E DISCIPLINA CUI SONO SOTTOPOSTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA VARIE CATEGORIE DI PROPRIETARI E POSSIBILITA' CHE ABBIA LUOGO UNA SOSTANZIALE ESPROPRIAZIONE SENZA ADEGUATO INDENNIZZO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ESTESA ANCHE AGLI ARTT. 7 E 8 - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMA: "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI" ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparita' di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, e' sufficiente per impedire che si verifichi questa diversita' di trattamento, perche' essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non e' nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realta' dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge puo' portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 13, comma 5
  • legge-Art. 7

SENT. 30/66 E. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4, 5, 7, 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio" va dichiarata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari", il quale dispone: "Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta".

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 7

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27

SENT. 30/66 F. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE GIURIDICA AD UN RAPPORTO NEL PRESUPPOSTO CHE ESSO CORRISPONDA NELLA SUA SOSTANZA A QUELLA E ASSOGGETTAMENTO DELLO STESSO RAPPORTO A DISCIPLINA AFFATTO DIVERSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Il legislatore non puo', senza evidente arbitrio, e, percio', senza incorrere nella violazione del principio di uguaglianza, attribuire una qualificazione giuridica a un rapporto nel presupposto che esso corrisponda nella sua sostanza a quella e, nello stesso tempo, assoggettare il rapporto cosi' qualificato a una disciplina del tutto diversa. (Applicazione agli artt. 4 e 5 della legge n. 327 del 25 febbraio 1963, dichiarati costituzionalmente illegittimi).

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 30/66 G. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA' - QUESTIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AL RAPPORTO CONTROVERSO DOPO LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO.

E' questione non di legittimita' costituzionale, ma di applicazione della legge, e percio' di competenza del giudice del merito a stabilire se l'illegittimita' del procedimento di affrancazione comporti l'applicazione di rapporti regolati dalla legge impugnata della disciplina posta dal codice civile per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali