Articolo 2758 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 391/2002Depositata il 23/07/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 50 BIS, NUMERO 2
- legge-Art. 5
- codice civile-Art. 2758, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 145/1984Depositata il 16/05/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui, prevedendo il privilegio speciale sui mobili che sono stati oggetto di cessione o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA, a favore del cedente o del prestatore del servizio, violerebbe l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operativita' di fatto di detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore, in quanto - come la Corte ha gia' rilevato - l'eliminazione di tale inconveniente postula un'innovazione normativa che esula dalla sua competenza, essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore tra le varie soluzioni possibili. - S. n. 25/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2758, secondo comma (modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) in riferimento all'art. 53 Cost. (al riguardo v. S. n. 25/1984).
Norme citate
- codice civile-Art. 2758, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1984Depositata il 15/02/1984
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento puo' essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.
Norme citate
- codice civile-Art. 2758, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1984Depositata il 15/02/1984
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il tributo finisca in tal modo per gravare economicamente sui detti cedenti o prestatori invece che sui cessionari o utilizzatori non lede il principio di capacita' contributiva, poiche', ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, soltanto i primi sono i soggetti passivi dell'imposta.
Norme citate
- codice civile-Art. 2758, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1984Depositata il 15/02/1984
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il credito di rivalsa per l'iva a favore del professionista prestatore di sole energie possa in tal modo non essere realizzato, a differenza degli altri crediti assistiti dai privilegi degli artt. 2751 bis n. 2, 2778 n. 7 cod. civ., non lede il principio di capacita' contributiva poiche', pur non essendo il professionista destinario economico del servizio gravato da imposta, egli solo e' considerato soggetto passivo dall'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'imposta stessa.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS N.2
- codice civile-Art. 2778 N.7
- codice civile-Art. 2758
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.