Articolo 1282 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 13/1977Depositata il 14/01/1977
Nell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973 (sul nuovo rito del lavoro), il quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" - che a sua volta si riferisce non solo alla somma corrispondente alla diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali - e' dettata al fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art. 1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi). Non e' percio' possibile trarre da questa disposizione argomenti a favore della retroattivita' della nuova suindicata norma della legge n. 533 del 1973 sulla rivalutazione dei crediti di lavoro.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1282
- legge-Art. 1
Pronuncia 13/1977Depositata il 14/01/1977
Secondo la corretta interpretazione - che trova conferma nei lavori parlamentari - della disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533) sulla rivalutazione, nelle relative controversie, dei crediti di lavoro, in mancanza di una deroga, esplicita o implicita, al principio di irretroattivita' consacrato nell'art. 11 delle preleggi, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore a tale data. Cio', del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattivita' fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ.; nonche' alla giurisprudenza, da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ.. Pertanto, la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto di una pretesa disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e altri crediti pecuniari, sotto il profilo della prospettata decorrenza, per i primi, del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore alla legge suddetta, non e' fondata, poiche' muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.
Norme citate
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 11
- codice civile-Art. 1224
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1282
- legge-Art. 1
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 161
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.