Articolo 429 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 317/2004Depositata il 04/11/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell?ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell?assunzione delle prove, l?emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all?istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest?ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall?art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. ? Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 420
- codice di procedura civile-Art. 161, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1998Depositata il 23/04/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409, comma 3
- legge-Art. 22, comma 36
- codice di procedura civile-Art. 409, comma 2
- legge-Art. 16, comma 6
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 139/1995Depositata il 27/04/1995
Secondo l'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione (superata ora dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie) gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta. La tutela privilegiata dei crediti di lavoro, che ne risulta, non e' tuttavia in contrasto - come la Corte costituzionale ha gia', del resto, riconosciuto - con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto e' giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.). - S. n. 207/1994. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994
L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 96/1993Depositata il 15/03/1993
Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1992Depositata il 18/02/1992
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 405/1991Depositata il 12/11/1991
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una sentenza additiva nel caso non consentita. - V. s. nn. 350/1990 e 585/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 156/1991Depositata il 12/04/1991
Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.