Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bisuno816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 429 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Pronuncia della sentenza). ((Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza)). Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 317/2004Depositata il 04/11/2004

Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell?assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all?istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell?ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell?assunzione delle prove, l?emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all?istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest?ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall?art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. ? Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.

Norme citate

Pronuncia 147/1998Depositata il 23/04/1998

ORD. 147/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro

Norme citate

Pronuncia 139/1995Depositata il 27/04/1995

ORD. 139/95. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE PER CREDITI DEL LAVORATORE - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CREDITI PECUNIARI - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Secondo l'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione (superata ora dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie) gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta. La tutela privilegiata dei crediti di lavoro, che ne risulta, non e' tuttavia in contrasto - come la Corte costituzionale ha gia', del resto, riconosciuto - con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto e' giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.). - S. n. 207/1994. red.: S. Pomodoro

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994

SENT. 207/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, SOPRAVVENUTA A SEGUITO DELL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, PER L'ECCESSO, CHE NE DERIVA, NELLA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO - PROFILO NON ATTINENTE AGLI ASPETTI GIURIDICI, MA SOLO A QUELLI ECONOMICI DEL PROBLEMA RICADENTI NELLA SFERA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994

SENT. 207/94 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE ANCHE IN SEGUITO ALL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CREDITI DI LAVORO E CREDITI COMUNI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA NELLA TUTELA PRIVILEGIATA COSTITUZIONALMENTE ACCORDATA AI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 207/1994Depositata il 02/06/1994

SENT. 207/94 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITARDATO PAGAMENTO DI CREDITI - DISCIPLINA ADOTTATA NELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, RISPETTO AI CREDITI COMUNI, DEI CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO E GLI ENTI PREVIDENZIALI - ESTRANEITA', SIA RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA CHE AL GIUDIZIO 'A QUO', DEI CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI - INAMMISSIBILITA', 'IN PARTE QUA', DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 96/1993Depositata il 15/03/1993

ORD. 96/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE RENDITA VITALIZIA A CARICO DELL'I.N.A.I.L.) - RITENUTA APPLICABILITA', IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DEL CUMULO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI ANCHE DOPO LA ELEVAZIONE DI QUESTI ULTIMI AL DIECI PER CENTO - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA IN TAL MODO ACCORDATA AI CREDITI PREVIDENZIALI (OLTRE CHE AI CREDITI DI LAVORO) RISPETTO A QUELLA GENERALMENTE PREVISTA PER I CREDITI PECUNIARI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 60/1992Depositata il 18/02/1992

ORD. 60/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: VERSO L'I.N.A.I.L. PER RENDITA VITALIZIA) - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA' PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 156 DEL 1991 - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA DI TALI CREDITI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. PER ALTRI CREDITI PECUNIARI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 405/1991Depositata il 12/11/1991

ORD. 405/91. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una sentenza additiva nel caso non consentita. - V. s. nn. 350/1990 e 585/1990.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 429, comma 3

Pronuncia 156/1991Depositata il 12/04/1991

SENT. 156/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA AI FINI DELL'ESTENSIONE AI CREDITI PREVIDENZIALI DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL CREDITORE FRA I "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER LA ASSERITA NON APPARTENENZA DELL'ATTORE, NEL GIUDIZIO A QUO, A TALE CATEGORIA - REIEZIONE.

Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".

Norme citate

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