Articolo 281-quinquies - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).
Quando la causa e' matura per la decisione il giudice fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza e' depositata entro trenta giorni.
(171) ((173))
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