Articolo 829 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 21/2019Depositata il 21/02/2019
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 829, comma 3
- decreto legislativo-Art. 24
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/2019Depositata il 21/02/2019
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevate dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. La sopravvenuta sentenza n. 13 del 2018 ha dichiarato non fondate identiche questioni sollevate dallo stesso rimettente, che nell'attuale ordinanza non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente dedotti. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 13 del 2018 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 829, comma 3
- decreto legislativo-Art. 24
Parametri costituzionali
Pronuncia 13/2018Depositata il 30/01/2018
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., che modifica il regime di impugnabilità del lodo arbitrale, precludendone la sindacabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. La norma censurata, di natura sostanziale e non meramente processuale, non si applica, nell'interpretazione enunciata dalla Cassazione e ritenuta dal rimettente "diritto vivente", ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma. Le fattispecie poste a confronto dal rimettente, riferite a coloro che hanno stipulato la clausola compromissoria prima o dopo tale data, non risultano tra loro assimilabili, poiché i primi sono in una situazione obiettivamente diversa dai secondi, che devono esprimere una specifica volontà per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. La norma censurata non viola neppure il principio tempus regit processum, considerato che la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale; né sussiste la lesione dell'autonomia negoziale - che, prima della riforma, si poneva come momento fondamentale della disciplina, in quanto la legge ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva la diversa volontà delle parti - perché l'interpretazione avanzata dalla Cassazione tutela proprio l'autonomia privata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 829, comma 3
- decreto legislativo-Art. 24
- decreto legislativo-Art. 27, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 810
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 812
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 808
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.