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Articolo 55 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 468/1990Depositata il 22/10/1990

SENT. 468/90 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Possono essere sottoposte a controllo di legittimita' costituzionale norme abrogate quando si tratti di cancellarne effetti residuali, non invece allorche' si chieda di richiamare in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, secondo comma).

Norme citate

Pronuncia 468/1990Depositata il 22/10/1990

SENT. 468/90 C. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e' censurabile, sotto un profilo di logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, la legge che precede per non aver previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione del le norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disposizione abrogata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, comma secondo).

Norme citate

Pronuncia 26/1987Depositata il 03/02/1987

SENT. 26/87 A. NORME OGGETTO DI RICHIESTA REFERENDARIA - IPOTIZZATA ABROGAZIONE - EFFETTI - VALUTAZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM - ESCLUSIONE.

In sede di giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo, non viene di per se` in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum stesso: la prospettata illegittimita` costituzionale di una sua possibile conseguenza non puo` essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilita` del quesito referendario, tanto piu` che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita` costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - cfr. S. nn. 251/1975, 16/1978, 24/1981 e 26/1981.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 26/1987Depositata il 03/02/1987

SENT. 26/87 B. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono ne` assimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne` "a contenuto costituzionalmente vincolato" nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e` civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 26/1987Depositata il 03/02/1987

SENT. 26/87 C. RESPONSABILITA' CIVILE - IMPIEGATI STATALI - MAGISTRATI - DISCIPLINA - RINVIO A LEGGE STATALE - PLURALITA' DI SCELTE NORMATIVE - POSSIBILITA'.

Ai sensi dell'art. 28 Cost., tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attivita` statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi - poiche` la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilita` sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni: ed in particolare, per quanto concerne i giudici, con le condizioni ed i limiti derivanti dai disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. - cfr. S. n. 2/1968.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 2/1968Depositata il 14/03/1968

SENT. 2/68. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COD. PROC. CIV. ARTT. 55 E 74 - LIMITATA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI - NON VIOLANO L'ART. 28 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la responsabilita' personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilita' personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attivita' statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiche' la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilita' sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. La singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilita'; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per se' (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilita' dei "pubblici impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). La responsabilita' dello Stato s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: dimodoche' una legge,che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, da' azione almeno alle vittime dell'attivita' amministrativa. Nella realta', gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano alla norma costituzionale proprio perche' il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, non significa esclusione della responsabilita' dello Stato. In virtu' dell'art. 28 Cost., la' dove e' responsabile il "funzionario" o "dipendente", lo sara' entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28 "In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato"): e, poiche' questo e' il modello sul quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovra' leggersi anche la responsabilita' dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). L'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 55 e 74 del c.p.c., e' necessaria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice, non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: pertanto un giudizio di costituzionalita' sarebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla responsabilita' dello Stato e non su quella del giudice.

Norme citate

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.