Articolo 17 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Cause relative all'esecuzione forzata).
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
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