Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 75 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Capacita' processuale). Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile. ((46))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 206/1995Depositata il 30/05/1995

ORD. 206/95. PROCESSO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INCAPACI NATURALI (NELLA SPECIE: INFERMO DI MENTE, RICOVERATO IN MANICOMIO GIUDIZIALE, PRIVO DI TUTORE PROVVISORIO) - MANCATA INCLUSIONE TRA I SOGGETTI INCAPACI DI STARE IN GIUDIZIO - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INCAPACI NATURALI ED INCAPACI LEGALI, GIA' TUTELATI DALLA NORMA - ASSERITA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, l'esame dell'infermo di mente costituisce formalita' indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti, sicche' l'omessa estensione dell'incapacita' processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazioni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. Va peraltro sottolineato che, essendo la tutela degli infermi di mente prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale e' proposta una causa con una parte della cui capacita' naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinche' agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio). - Nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 41/1988. red.: G. Leo

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 75, comma 2

Pronuncia 468/1992Depositata il 19/11/1992

SENT. 468/92 B. PROCESSO CIVILE - INCAPACITA' NATURALE DEL CONVENUTO NON COSTITUITO IN GIUDIZIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO E SEGNALAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' PROMUOVA LA INTERDIZIONE E LA NOMINA DI UN TUTORE PROVVISORIO - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ESISTENZA, NELL'ORDINAMENTO, DI STRUMENTI DI TUTELA (ADEGUATI ANCHE SE PERFETTIBILI) DELL'INFERMO DI MENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 605/1988Depositata il 31/05/1988

ORD. 605/88. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INCAPACITA' NATURALE DELL'INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO - CURATORE SPECIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.

Pronuncia 41/1988Depositata il 19/01/1988

ORD. 41/88. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - INCAPACI NATURALI - OMESSA INCLUSIONE FRA I SOGGETTI INCAPACI DI STARE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 75, SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24.

L'esame dell'infermo di mente costituisce formalita` indispensa- bile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero eserci- zio dei diritti, sicche` l'omessa estensione dell'incapacita` pro- cessuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione fra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazio- ni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 75, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne` inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 75, comma 2

Pronuncia 220/1986Depositata il 16/10/1986

SENT. 220/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - SITUAZIONE DI SCOMPARSA DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN CURATORE, DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DELLA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - SCOMPARSA - NOMINA DI UN CURATORE - NECESSITA' IN CASO DI GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI CONVENUTO IN SITUAZIONE DI SCOMPARSA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI DISPORRE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DI SEGNALARE LA SITUAZIONE AL P.M. PERCHE' PROMUOVA LA NOMINA DEL CURATORE, NEI CUI CONFRONTI DEBBA L'ATTORE RIASSUMERE IL GIUDIZIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.