Articolo 75 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 168/2023Depositata il 27/07/2023
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest?ultimo in relazione all?art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l?interruzione del processo in attesa che si definisca l?eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l?obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l?ordinamento appronta, poi, a tutela dell?incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l?esperimento di diversi strumenti di tutela; l?obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l?istituto dell?amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all?asserita disparità di trattamento tra l?incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l?interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all?avversario, che non hanno alcuna attinenza con l?esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 ? mass. 30408; O. 206/1995 ? mass. 21477; S. 468/1992 ? mass. 19004 ? 19005; O. 605/1988 ? mass. 11809; O. 41/1988 ? mass. 10209; S. 220/1986 ? mass. 12568 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 1
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 13
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 206/1995Depositata il 30/05/1995
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, l'esame dell'infermo di mente costituisce formalita' indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti, sicche' l'omessa estensione dell'incapacita' processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazioni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. Va peraltro sottolineato che, essendo la tutela degli infermi di mente prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale e' proposta una causa con una parte della cui capacita' naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinche' agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio). - Nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 41/1988. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 468/1992Depositata il 19/11/1992
Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
Pronuncia 605/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 713, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 714
Parametri costituzionali
Pronuncia 41/1988Depositata il 19/01/1988
L'esame dell'infermo di mente costituisce formalita` indispensa- bile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero eserci- zio dei diritti, sicche` l'omessa estensione dell'incapacita` pro- cessuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione fra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazio- ni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 75, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne` inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 220/1986Depositata il 16/10/1986
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.