Articolo 75 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 206/1995Depositata il 30/05/1995
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, l'esame dell'infermo di mente costituisce formalita' indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti, sicche' l'omessa estensione dell'incapacita' processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazioni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. Va peraltro sottolineato che, essendo la tutela degli infermi di mente prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale e' proposta una causa con una parte della cui capacita' naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinche' agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio). - Nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 41/1988. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 468/1992Depositata il 19/11/1992
Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
Pronuncia 605/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 713, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 714
Parametri costituzionali
Pronuncia 41/1988Depositata il 19/01/1988
L'esame dell'infermo di mente costituisce formalita` indispensa- bile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero eserci- zio dei diritti, sicche` l'omessa estensione dell'incapacita` pro- cessuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione fra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazio- ni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 75, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne` inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 220/1986Depositata il 16/10/1986
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.