Articolo 359 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 27/2000Depositata il 04/02/2000
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non e' possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili piu' 'itinera' - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalita', sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 164, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 359
- codice di procedura civile-Art. 163, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.