Articolo 390 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Rinuncia).
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. (140) (152) (171) ((173))
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. (171) ((173))
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