Articolo 59 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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