Articolo 522 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 60/1967Depositata il 05/05/1967
L'art. 522 del C.P.C., che subordina alla decisione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario il riconoscimento di un compenso al custode dei mobili pignorati, non contrasta con la dichiarazione prima della Cost., che ha inteso soltanto affermare la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti doveri spettanti ai cittadini. Ne' contrasta con le dichiarazioni 35 e 36 con le quali si e' inteso garantire al lavoro subordinato una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a soddisfare le esigenze di un'esistenza libera e dignitosa quale corrispettivo delle prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente i mezzi di sussistenza. Il compenso al custode si differenzia invero per sua natura dalla retribuzione suddetta, riferendosi ad un'attivita' del tutto occasionale e temporanea. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 522 C.P.C. sollevato sotto tali profili.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 522
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.