Articolo 774 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Rinvio delle operazioni).
Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.