Articolo 840-decies - CODICE PROCEDURA CIVILE
(( (Impugnazione della sentenza). ))
((Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima e' l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.))
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