Articolo 281 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 69/2003Depositata il 14/03/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto potere del giudice del tribunale in composizione monocratica, di disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, non è applicabile anche nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. Infatti la questione appare irrilevante, poiché il rimettente dà esplicitamente atto dell'essersi maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti e, quindi, dell'essersi maturata una situazione processuale in presenza della quale l'applicabilità dell'art. 281-ter cod. proc. civ. vulnerebbe il principio di parità delle parti in causa, mai potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per aggirare, in favore di una parte ed in danno dell'altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
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