Articolo 840-quinquiesdecies - CODICE PROCEDURA CIVILE
(( (Chiusura della procedura di adesione). ))
((La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non e' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che e' necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.))
((159))
((160))
((163))
((162))
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