Articolo 50-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
7-bis) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). ((178))
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto. (88)(90)
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