Articolo 168 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 407/2001Depositata il 14/12/2001
Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, trattandosi di questione erroneamente sollevata con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell?art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, denunziato, in riferimento all?art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell?atto di citazione. A.M.M.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 144/1973Depositata il 18/07/1973
Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al Presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunali divisi in piu' sezioni, di assegnarle ad una di esse. - S. n. 143/1973.
Norme citate
Parametri costituzionali
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