Articolo 319 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 447/2002Depositata il 12/11/2002
La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile ? sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva ? va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 320
- codice di procedura civile-Art. 319, comma 1
Pronuncia 447/2002Depositata il 12/11/2002
In virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 311 del codice di procedura civile con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace ? che riguarda un tipo di "controversia semplice" ? alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, può affermarsi che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato "il leale svolgimento del procedimento", sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio. La norma di cui all'articolo 320, quarto comma, del codice di procedura civile, può essere interpretata, conformemente a Costituzione, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale, pur tenuto conto dell'obiettivo di una rapida soluzione del processo: il giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto. Escluso l'ipotizzato contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali evocati, deve, pertanto, dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile. ? Sul principio del "leale svolgimento del procedimento" anche davanti al giudice di pace, è richiamata l' ordinanza n. 333/2002. ? Sull'opzione ermeneutica che consenta, tra le diverse possibili, di escludere il contrasto con i parametri costituzionali evocati, si rinvia, 'ex plurimis', da ultimo, alle sentenze n. 336 e n. 197/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 319, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 320 (IN COMBINATO DISPOSTO)
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/1975Depositata il 21/05/1975
L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversita' di trattamento, perche' nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perche' in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non e' difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure e' violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perche' sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben puo' procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale e' da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorieta' della relativa questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 319, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.