Articolo 625 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Procedimento).
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza provvede con ordinanza.
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