Articolo 318 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 154/1997Depositata il 29/05/1997
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono, rispettivamente, che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 cod. proc. civ. implica le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., e che la citazione e' nulla se in essa manca il predetto avvertimento, poiche' entrambe fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' anche al procedimento innanzi al giudice di pace del regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale e al pretore, che e' invece incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 164, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 318, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 110/1997Depositata il 22/04/1997
Illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, poiche' tale norma, analogamente a quanto affermato con riferimento all'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilita' delle scritture private, il procedimento innanzi al giudice di pace (cosi' come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al pretore o al tribunale. - V. S. n. 214/1991. Sul processo civile contumaciale, si vedano, tra le altre, S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 215 N.1
- codice di procedura civile-Art. 318, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.