Articolo 613 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 55/1982Depositata il 03/03/1982
L'art. 613 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui sorgano difficolta` materiali nel corso dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare e non si attaglia all' ipotesi di opposizione all'esecuzione degli occupanti di un immobile da demolire che pretendano di paralizzare il "titolo" invocando le norme vincolistiche sulle locazioni (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 613 c.p.c. proposta - nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto dai subconduttori di un immobile da demolire invocando le leggi vincolistiche sulle locazioni a sostegno di un preteso diritto di permanenza nell'immobile medesimo - assumendo che la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. consentendo, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica, applicabile, invece, nell'ipotesi di rilascio chiesto per motivi diversi dalla demolizione di immobile abusivo).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 613
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.