Articolo 350-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Decisione a seguito di discussione orale).
Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza.
All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza e' motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
(171) ((173))
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