Articolo 371 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1110/1988Depositata il 20/12/1988
Benche' non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversita' di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non puo' tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale e' diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso e' rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 299
- codice di procedura civile-Art. 328
- codice di procedura civile-Art. 370
- codice di procedura civile-Art. 371, comma 1
Parametri costituzionali
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