Articolo 675 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 475/1995Depositata il 31/10/1995
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. - S. n. 237/1995. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 675
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1995Depositata il 13/06/1995
La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneita' delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversita' della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non puo' dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione gia' sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 675
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1995Depositata il 13/06/1995
Le disposizioni dell'art. 675 cod. proc. civ. secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non da' luogo ad una compressione dell'esercizio del diritto di difesa lesiva dell'art. 24 Cost.. Pur non negandosi che fra le linee tendenziali della giurisprudenza costituzionale in materia e' quella per cui i termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti processuali la cui omissione determini pregiudizio, decorrono dalla tempestiva ed effettiva conoscibilita' di detti eventi, va infatti rilevato che, nella specie, la conoscibilita' dell'esistenza del provvedimento non comporta, per il sequestrante, data la sua evidente attenzione al sollecito accoglimento della istanza, un onere eccessivamente gravoso, al di la' della normale diligenza, senza contare che la perdita di efficacia del sequestro, se non eseguito entro il termine - prevista dalla norma impugnata - non gli impedisce di reiterare la richiesta. Cosicche', anche in considerazione della esigenza di un bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del soggetto passivo del sequestro - la cui grave situazione non puo' essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata - deve riconoscersi che nel caso condizioni peculiari del procedimento ed esigenze di giustizia legittimano la decorrenza del termine di esecuzione dal momento della pronuncia di concessione del sequestro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - Sulla linea tendenziale della giurisprudenza costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione dell'atto, da impugnare o da eseguire, v. S. nn. 68/1994, 223/1993, 303/1985, 155/1980, 14/1977, 255/1974,15/1977, 34/1970, 120/1986, 538/1990, 102/1986. Sulla legittimita' della imposizione all'esercizio di facolta' o poteri processuali di limitazioni temporali al fine dell'accelerazione del corso della giustizia, v. inoltre, O. n. 900/1988. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 675
Parametri costituzionali
Pronuncia 258/1990Depositata il 15/05/1990
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 386/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 675
Parametri costituzionali
Pronuncia 386/1988Depositata il 31/03/1988
L'onere, posto a carico della parte istante, di informarsi circa l'esito del procedimento di autorizzazione al sequestro giudiziario non puo' considerarsi intrinsecamente irrazionale in quanto intimamente connesso alla richiesta della misura cautelare, e dunque non comporta alcuna violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni, stabilito, a pena di inefficacia, per l'esecuzione del sequestro, decorra dalla pronuncia anziche' dalla comunicazione del provvedimento, anche se emesso fuori d'udienza).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 675
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.