Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 700 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Condizioni per la concessione). Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 179/2002Depositata il 10/05/2002

Giustizia amministrativa - Tutela cautelare 'ante causam' ex art. 700 cod. proc. civ. - Applicabilità ai soli diritti soggettivi e non anche agli interessi legittimi - Asserita carenza di tempestività ed effettività della tutela nel processo amministrativo nonché disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 700 cod. proc. civ. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, laddove espressamente prevede che la tutela 'ante causam' sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, solo ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi, atteso che, il legislatore nella sua discrezionalità ? con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà ? può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali. Deve infine escludersi che la pubblica amministrazione si trovi, in ordine al sistema delle misure cautelari del processo amministrativo, in una posizione privilegiata che non contempli la possibilità di intervento, anche immediato, del giudice con misure cautelari provvisorie o che comunque limiti la effettività della tutela, sempre prevista per il sistema italiano, avanti ad un organo giurisdizionale. - Cfr. ordinanza n.343/2001. - Cfr. per l?autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, ordinanze n. 30/2000 e n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998. - Cfr. sulla provvedimenti di urgenza 'ante causam' nel processo amministrativo sentenza n. 190/1985.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 300/1996Depositata il 23/07/1996

SENT. 300/96. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DI IMPOSTA DOGANALE - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, OVE DALL'ESECUZIONE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700
  • legge-Art. 5 ALL. E
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 67 SS.
  • legge-Art. 4 ALL. E

Pronuncia 348/1995Depositata il 21/07/1995

ORD. 348/95. PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE DA PARTE, RISPETTIVAMENTE: DEL GIUDICE ORDINARIO IN ATTESA CHE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO EMETTA LA SUA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE; DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO; DEL GIUDICE COMUNE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DURANTE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, NEL QUALE SIA STATO SOLLEVATO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' O DURANTE LA PENDENZA DI TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE, ADITO, NELLA SPECIE, CON RICORSO EX ART. 700, COD. PROC. CIV., DA UNA SOCIETA' DI CALCIO, CUI IL COMUNE AVEVA COMUNICATO IL DIVIETO DI DISPUTARE GLI INCONTRI DI CAMPIONATO PRESSO UN CAMPO SPORTIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della societa' ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quo' rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quo' aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' e' revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 21, comma 7
  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 329/1994Depositata il 20/07/1994

ORD. 329/94. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE COATTIVA - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ANCHE NELL'IPOTESI DI CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE IMPOSITIVO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982; O. nn. 68/1986, 288/1986, 457/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 457/1991Depositata il 13/12/1991

ORD. 457/91. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE COATTIVA - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELLA OPPOSIZIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982 e ord. nn. 288/1986, 427/1987, 550/1987 e 916/1988.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54

Pronuncia 550/1987Depositata il 17/12/1987

ORD. 550/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - TUTELA DEL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI NON PAGARE IMPOSTE NON DOVUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.; quest'ultima - che puo` essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario - nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente, della somma indebitamente riscossa e dei relativi interessi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 700 cod.proc.civ., in quanto non consente l'emanazione di un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto del contribuente di non pagare imposte non dovute, quando tale diritto sia minacciato - nelle more del processo innanzi alle Commissioni tributarie - da pregiudizio imminente e irreparabile). - Cfr. S. n. 63/1982; v. anche O. n. 288/1986 e n. 427/1987.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 190/1985Depositata il 28/06/1985

SENT. 190/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. IMPIEGO PUBBLICO - TUTELA IN VIA D'URGENZA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON ESPERIBILITA' DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SUA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE INCIDENTE DI INCOSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 103/1979Depositata il 01/08/1979

SENT. 103/79 A. PROVVEDIMENTI DI URGENZA - DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE MA NON RICONOSCIUTI DA LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalita` dell'art. 700 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. con riguardo alle ipotesi in cui sia sollevata questione di legittimita` di norme, la cui applicazione forma oggetto della controversia di merito e, poi, della sentenza (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i provvedimenti d'urgenza), perche` non l'art. 700 c.p.c, ma gli artt. 23 e 24 l. 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale delle questioni di legittimita` costituzionale, potrebbero frapporre ostacolo alla deliberazione di tali questioni ad opera del giudice, chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Parametri costituzionali

Pronuncia 186/1976Depositata il 22/07/1976

SENT. 186/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - PRETORE ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI.

Il pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti. Cfr.: sent. n. 117 del 1973.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Pronuncia 186/1976Depositata il 22/07/1976

SENT. 186/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRETORE, ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV., DOPO AVER EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.

Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 700

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.