Articolo 700 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 179/2002Depositata il 10/05/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 700 cod. proc. civ. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, laddove espressamente prevede che la tutela 'ante causam' sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, solo ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi, atteso che, il legislatore nella sua discrezionalità ? con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà ? può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali. Deve infine escludersi che la pubblica amministrazione si trovi, in ordine al sistema delle misure cautelari del processo amministrativo, in una posizione privilegiata che non contempli la possibilità di intervento, anche immediato, del giudice con misure cautelari provvisorie o che comunque limiti la effettività della tutela, sempre prevista per il sistema italiano, avanti ad un organo giurisdizionale. - Cfr. ordinanza n.343/2001. - Cfr. per l?autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, ordinanze n. 30/2000 e n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998. - Cfr. sulla provvedimenti di urgenza 'ante causam' nel processo amministrativo sentenza n. 190/1985.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
Pronuncia 300/1996Depositata il 23/07/1996
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- legge-Art. 5 ALL. E
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 67 SS.
- legge-Art. 4 ALL. E
Parametri costituzionali
Pronuncia 348/1995Depositata il 21/07/1995
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della societa' ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quo' rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quo' aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' e' revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Norme citate
- legge-Art. 23
- legge-Art. 21, comma 7
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
Pronuncia 329/1994Depositata il 20/07/1994
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982; O. nn. 68/1986, 288/1986, 457/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
Pronuncia 457/1991Depositata il 13/12/1991
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982 e ord. nn. 288/1986, 427/1987, 550/1987 e 916/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
Parametri costituzionali
Pronuncia 550/1987Depositata il 17/12/1987
La tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.; quest'ultima - che puo` essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario - nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente, della somma indebitamente riscossa e dei relativi interessi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 700 cod.proc.civ., in quanto non consente l'emanazione di un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto del contribuente di non pagare imposte non dovute, quando tale diritto sia minacciato - nelle more del processo innanzi alle Commissioni tributarie - da pregiudizio imminente e irreparabile). - Cfr. S. n. 63/1982; v. anche O. n. 288/1986 e n. 427/1987.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
Pronuncia 190/1985Depositata il 28/06/1985
Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
Pronuncia 103/1979Depositata il 01/08/1979
E' inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalita` dell'art. 700 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. con riguardo alle ipotesi in cui sia sollevata questione di legittimita` di norme, la cui applicazione forma oggetto della controversia di merito e, poi, della sentenza (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i provvedimenti d'urgenza), perche` non l'art. 700 c.p.c, ma gli artt. 23 e 24 l. 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale delle questioni di legittimita` costituzionale, potrebbero frapporre ostacolo alla deliberazione di tali questioni ad opera del giudice, chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 23
- legge-Art. 24
Pronuncia 186/1976Depositata il 22/07/1976
Il pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti. Cfr.: sent. n. 117 del 1973.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Pronuncia 186/1976Depositata il 22/07/1976
Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.