Articolo 819 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 223/2013Depositata il 19/07/2013
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 819- ter , secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 cod. proc. civ., così determinando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o anche nell'ipotesi inversa), l'impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto). Gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare, attraverso il giudizio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. A ciò consegue, tra l'altro, la necessità della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione. Tali principi vanno applicati anche ai rapporti tra arbitri e giudici, perché la possibilità che le parti affidino la risoluzione delle loro controversie a privati invece che a giudici è la conseguenza di specifiche previsioni dell'ordinamento. Del resto, sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. È, pertanto, necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità, ai sensi dell'art. 24 Cost., sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. La norma censurata, invece, non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. - Sul principio secondo cui gli artt. 24 e 111 Cost. impongono si informare la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi al principio in base al quale l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa: sentenza n. 77 del 2007. - Per l'affermazione del principio secondo cui anche dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale: sentenza n. 376 del 2001.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 207/2004Depositata il 06/07/2004
Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall?art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 819, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 810
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 812
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 808
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.