Articolo 145 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 379/1988Depositata il 31/03/1988
Nell'ambito delle valutazioni discrezionali spettanti al legislatore circa l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile, non sarebbe comunque priva di ragionevole giustificazione ne' irrazionale, in quanto diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, la disposizione che al riguardo ne escludesse l'effettuazione a mani di soggetto non legato alla stessa da un rapporto qualificato: nella specie, il portiere dello stabile, sede della persona giuridica, non addetto all'esclusivo servizio di essa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ., interpretato nel senso che non consentirebbe l'effettuazione della notifica alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile, sede di essa, non addetto al suo esclusivo servizio).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 145, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.