Articolo 423 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/1988Depositata il 26/01/1988
Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 4
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale vertente sulla asserita mancata previsione a favore del datore di lavoro della possibilita' di ottenere la provvisionale, poiche', non essendo stata chiesta nel giudizio a quo dal datore di lavoro l'adozione di un tale provvedimento, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, venendo cosi' meno il rapporto di pregiudizialita' necessaria richiesto dall'art. 23, l. 11 marzo 1953, n.87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 423
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 423
Parametri costituzionali
Pronuncia 66/1978Depositata il 10/05/1978
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, commi secondo e terzo, c.p.c. nella parte in cui prevede, per il solo lavoratore, la possibilita' di ottenere dal giudice un'ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto priva di rilevanza non essendo, nel corso del giudizio a quo, stata avanzata alcuna istanza in tal senso. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 416 e 429 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 13 del 1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 64/1978Depositata il 10/05/1978
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 421, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla concreta rilevanza della dedotta questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 329, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 329, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 329, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 24/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, secondo e terzo comma, 423, secondo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni esame sulla concreta rilevanza della questione dedotta.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 3
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 22/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 414, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 5
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 414, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 418, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 19/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 3
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.