Pronuncia 21/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma, nel procedimento vertente tra Alves Ely e la società I.CO.RI., iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza recante la data del 18 febbraio 1974, il giudice del lavoro presso il tribunale di Roma ha denunziato - per violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza - gli artt. 423, comma secondo, 429, comma terzo, e 431, comma primo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro. Considerato che delle questioni come sopra prospettate non risulta in alcun modo motivata la concreta rilevanza: di talché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché esamini gli elementi, appunto, di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti e allo stato del processo in corso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 21/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 423, SECONDO COMMA, 429, TERZO COMMA, E 431, PRIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

Parametri costituzionali