Articolo 431 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/1988Depositata il 26/01/1988
Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 4
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/1980Depositata il 22/04/1980
L'art. 431 c.p.c. nel consentire la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore per credito di lavoro ha preso a modello l'art. 373 c.p.c. riguardante la sentenza di secondo grado, ma - a differenza di quest'ultima - richiede non l'irreparabilita` del danno, ma il pericolo di gravissimo danno. La differente formulazione delle due norme non e` valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost., implicando essa esclusivamente problemi applicativi, ne` pone problemi di violazione del diritto di difesa del datore di lavoro, ma unicamente problemi di opportunita` del requisito prescritto dall'art. 431. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di di legittimita` costituzionale dell'art. 431 comma terzo c.p.c. il quale, prevedendo la sospensione della esecuzione della sentenza da parte del giudice d'appello quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno, fa unico riferimento alla situazione del datore di lavoro).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431
Parametri costituzionali
Pronuncia 10/1979Depositata il 10/05/1979
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 421, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 424
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice di procedura civile-Art. 420
Parametri costituzionali
Pronuncia 64/1978Depositata il 10/05/1978
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., gia' dichiarata inammissibile. (Nella specie, la censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. concernente l'immediata esecutorieta' delle sentenze di condanna in favore del lavoratore e' stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto ricorre la stessa situazione per cui la questione, in altri giudizi, e' gia' stata dichiarata inammissibile.) - S. nn. 16 e 17/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/1978Depositata il 10/05/1978
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., gia' dichiarata inammissibile. (Nella specie, la censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., concernente l'immediata esecutorieta' delle sentenze di condanna in favore del lavoratore, e' stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto ricorre la stessa situazione, per cui la questione, in altri giudizi, e' stata gia' dichiarata inammissibile.) - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 429 e 409, n. 5, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 43 del 1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1978Depositata il 12/04/1978
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (mod. dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui prevede la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado in favore del lavoratore anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., essendo stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado. La stessa questione, peraltro, in casi del tutto analoghi, e' gia' stata dichiarata inammissibile. - S. nn. 16 e 17 del 1977.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 23/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, e 431 cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione sulla rilevanza della dedotta questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice di procedura civile-Art. 416
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 22/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 414, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 5
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 414, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 418, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.