Articolo 399 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Deposito della citazione e della risposta).
Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, ((...)) insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. ((178))
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito ((...)) di una comparsa contenente le loro conclusioni. ((178))
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319. (88) (90)
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