Articolo 421 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 64/1980Depositata il 22/04/1980
La riunione di controversie connesse in materia di lavoro, disposta soltanto per identita` di questioni e non di petitum o di causa petendi, non priva le persone che rivestano la qualita` di parte in alcuna di esse, e siano al contempo indicate come testi in altre, della capacita` a testimoniare sotto vincolo di giuramento. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 421 comma quarto cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacita` a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 421, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 10/1979Depositata il 10/05/1979
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 64/1978Depositata il 10/05/1978
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 421, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1977Depositata il 14/01/1977
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 421, 423, terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 3
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 421
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.