Articolo 818-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Reclamo).
Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarieta' all'ordine pubblico.
(171) ((173))
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